Quadro normativo
E’ opportuno evidenziare che oggi in ambito nazionale l'elemento di riferimento è costituito dal D.lgs. del 22 gennaio 2004 n°42 \cite{gatti} che introduce il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sulla scia dell’art. 9 della Costituzione \cite{bifulco} secondo cui la Repubblica Italiana "tutela il paesaggio e patrimonio storico e artistico della nazione". In particolare alla parte terza, art. dal 131 al 159, sono disciplinati i beni paesaggistici e all'art. 131 per paesaggio intende "il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni". Al capo IV del Codice è esplicitata la disciplina su controllo e gestione dei beni soggetti a tutela. Nell'art. 146 "viene stabilito che i titolari di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, (…), non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione" ed inoltre hanno "l’obbligo (…) ad astenersi dall’avviare lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione".
Con Il DPCM del 12 dicembre 2005 \cite{gattia} si è resa obbligatoria la redazione di una relazione paesaggistica, da corredare alla domanda di autorizzazione paesaggistica, che ne definisce finalità, criteri, contenuti e documentazione. Detta relazione deve essere articolata in due parti:
- la prima si compone dell’analisi dello stato attuale, della descrizione degli elaborati di progetto, degli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica, degli elementi per la mitigazione ;
- la seconda comprende elaborati grafici quindi elaborati di analisi e di progetto ed elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica.
La documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica lo stato attuale del bene paesaggistico interessato, la presenza di elementi di valore paesaggistico o beni culturali tutelati dal codice, gli elementi di mitigazione e compensazione e deve contenere e accertare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, la congruità con i criteri di gestione, la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica \cite{ambientale}.
Inoltre con l’emanazione del DPR 13 febbraio 2017 \cite{gattib}sono state definite tre fattispecie: interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica (D.lgs 22-01-2004 art. 146); interventi non soggetti ad autorizzazione ( DPR 13-02-2017 art. 2 alleg. A); interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata ( DPR 13-02-2017 art3 alleg. B).